MODELLI DI UTILITA'
Il brevetto per modello di
utilità viene concesso per i nuovi modelli in grado di conferire
particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a
macchine, parti delle stesse, strumenti od utensili. Questa
forma di protezione è presente in un numero relativamente
limitato di Stati (ad es. Germania) e riguarda nuovi trovati che
non possono essere considerati inventivi rispetto alla tecnica
nota ma che hanno comunque effetti pratici apprezzabili in
termini di efficacia o comodità di impiego o applicazione.
Vi è quindi una naturale
contiguità tra modello di utilità e invenzione, al punto che il
legislatore riconosce la possibilità di presentare
contemporaneamente per uno stesso trovato una domanda di
brevetto per invenzione e una di brevetto per modello di
utilità, quest'ultima potendo avere effetto solo se il brevetto
per invenzione non sia concesso. E' inoltre possibile convertire
una domanda di brevetto per invenzione in una domanda di
brevetto per modello di utilità, e viceversa.
Il modello di utilità ha una
durata massima di 10 anni, suddivisi in due periodi di 5 anni, e
la sua disciplina coincide quasi totalmente con quella
riguardante il brevetto per invenzione, ai sensi del rinvio
previsto dall'art. 86 del codice di proprietà industriale.
DISEGNI E MODELLI
I brevetti per disegni e
modelli riguardano l'aspetto estetico della struttura
superficiale o dei materiali di un prodotto o di un suo
ornamento. Possono quindi riguardare elementi bidimensionali (un
disegno, la trama di un tessuto) o tridimensionali (forma di un
prodotto). I requisiti per la registrazione di un disegno o
modello sono:
1) novità: nessun modello o
disegno identico divulgato anteriormente alla data di
presentazione della domanda;
2) carattere individuale:
l'impressione generale suscitata dal modello o disegno
nell'utilizzatore informato deve essere diversa da quella
suscitata dai modelli o disegni divulgati anteriormente;
3) non contrarietà all'ordine
pubblico e al buon costume.
Per distinguere i disegni e
modelli da altre forme di protezione è importante precisare che
i disegni e modelli non possono riguardare caratteristiche
determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto, né
caratteristiche unicamente atte a consentire l'unione, la
connessione o l'incorporazione di prodotti.
Una domanda di deposito può
riguardare più modelli o disegni insieme, a patto che i modelli
o disegni appartengano alla stessa classe della classificazione
internazionale dei disegni e modelli (c.d. Classificazione di
Locarno). La durata massima della registrazione è di 25 anni
suddivisi in cinque periodi di 5 anni, tuttavia i disegni e
modelli che presentino carattere creativo e valore artistico
sono protetti anche dalla normativa sul diritto d'autore,
estendendo così la durata della tutela fino a 70 anni dalla
morte del titolare.
Entro 6 mesi dalla data di
deposito italiana il modello o disegno può essere esteso
all'estero, mediante deposito presso gli Uffici Nazionali
interessati. A questo riguardo va sottolineato che il modello o
disegno, anziché essere depositato solo in Italia, può essere
oggetto di un deposito internazionale o comunitario. In questi
ultimi anni si è affermato in particolare lo strumento del
modello comunitario, gestito dall'UAMI (Ufficio per
l'Armonizzazione del Mercato Interno) di Alicante, che consente
una protezione del disegno o modello nell'intera Unione Europea
ad un costo contenuto e senza particolari esami di merito. Anche
in questo caso la durata massima della registrazione è di 25
annni suddivisi in cinque periodi di 5 anni. A livello di Unione
Europea sono riconosciuti anche i modelli e disegni comunitari
non registrati, per i quali la protezione deriva non dal
deposito, ma dalla semplice divulgazione, con una durata massima
di 3 anni dalla prima divulgazione.
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