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BREVETTI PER INVENZIONE

Il brevetto per invenzione viene concesso a chi individui la soluzione ad un problema tecnico non ancora risolto. La soluzione in questione può consistere in un prodotto (macchina, strumento, utensile o dispositivo meccanico) o in un procedimento (metodo o processo di lavorazione).

 

Secondo la legge italiana applicabile (Codice della Proprietà Industriale) i requisiti di brevettabilità sono:

 

1) novità (l'invenzione non deve essere compresa nello stato della tecnica individuabile al momento del deposito del brevetto);

 

2) originalità (l'invenzione deve essere frutto di un'attività inventiva, e quindi non risultare in modo evidente dallo stato della tecnica dal punto di vista del tecnico medio del settore di riferimento);

 

3) industrialità (l'invenzione deve poter essere fabbricata o utilizzata in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola);

 

4) liceità (l'invenzione non deve essere contraria all'ordine pubblico o al buon costume).

 

Sono esclusi dalla brevettazione: scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici; sistemi relativi ad attività intellettuali, gioco o attività commerciali; programmi per elaboratori; presentazioni di informazioni; metodi chirurgici, terapeutici e diagnostici; razze animali e procedimenti biologici per l'ottenimento delle stesse. L'ufficio competente per i brevetti italiani è l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), dipartimento del Ministero dello Sviluppo Economico. I brevetti italiani hanno validità dalla data di deposito e sono normalmente resi accessibili al pubblico dopo 18 mesi dal deposito della domanda. L'UIBM al momento non effettua un vero e proprio esame di merito sulle domande di brevetto depositate, che godono quindi solo di una presunzione semplice di validità e vengono valutate pienamente nel merito solamente nel corso di un'azione civile avente ad oggetto l'annullamento di una domanda di brevetto o di un brevetto concesso. La durata di un brevetto è al massimo di anni venti dalla data di deposito. La tassa di deposito comprende i primi quattro anni di vita del brevetto, mentre dal quinto anno in poi il mantenimento in vita del brevetto è subordinato al pagamento di una tassa annuale (annualità). Il mancato pagamento anche di una sola annualità comporta la decadenza del brevetto, mentre alla scadenza ventennale il brevetto cade in pubblico dominio, con facoltà per chiunque di attuare liberamente quanto descritto e rivendicato nel brevetto stesso.

 

Entro 12 mesi dalla data di deposito italiana il brevetto può essere esteso all'estero, o mediante deposito della traduzione dello stesso presso gli Uffici Brevetti degli Stati designati o utilizzando le modalità previste dalle convenzioni a cui l'Italia partecipa (brevetto europeo, brevetto internazionale), che possono anche prescindere dal deposito di una domanda di brevetto italiano di base. Il brevetto europeo prevede un esame completo di brevettabilità e dà, una volta concesso, la facoltà di convalidare il brevetto stesso in uno o più Stati partecipanti alla Convenzione sul Brevetto Europeo mediante deposito presso gli Uffici Nazionali interessati del testo tradotto del brevetto europeo concesso. Il brevetto internazionale (conosciuto anche con l'acronimo PCT che si riferisce alla Convenzione che disciplina tale istituto) è invece una procedura di deposito unificata che consente di mantenere la facoltà di proteggere la propria invenzione negli Stati aderenti alla Convenzione per un periodo molto superiore ai 12 mesi normalmente applicabili, e con un esame di merito finale che viene svolto dagli Uffici Nazionali o Regionali designati.

 

Europatent-Euromark S.r.l. assiste fin dal 1988 i propri clienti nelle procedure di ottenimento di brevetti italiani, europei, internazionali e presso ogni Ufficio Brevetti estero, grazie alla propria esperienza e alla collaborazione con una consolidata rete di corrispondenti esteri.

 


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