BREVETTI PER INVENZIONE
Il brevetto per invenzione
viene concesso a chi individui la soluzione ad un problema
tecnico non ancora risolto. La soluzione in questione può
consistere in un prodotto (macchina, strumento, utensile o
dispositivo meccanico) o in un procedimento (metodo o processo
di lavorazione).
Secondo la legge italiana
applicabile (Codice della Proprietà Industriale) i requisiti di
brevettabilità sono:
1) novità (l'invenzione non
deve essere compresa nello stato della tecnica individuabile al
momento del deposito del brevetto);
2) originalità (l'invenzione
deve essere frutto di un'attività inventiva, e quindi non
risultare in modo evidente dallo stato della tecnica dal punto
di vista del tecnico medio del settore di riferimento);
3) industrialità
(l'invenzione deve poter essere fabbricata o utilizzata in
qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola);
4) liceità (l'invenzione non
deve essere contraria all'ordine pubblico o al buon costume).
Sono esclusi dalla
brevettazione: scoperte, teorie scientifiche e metodi
matematici; sistemi relativi ad attività intellettuali, gioco o
attività commerciali; programmi per elaboratori; presentazioni
di informazioni; metodi chirurgici, terapeutici e diagnostici;
razze animali e procedimenti biologici per l'ottenimento delle
stesse. L'ufficio competente per i brevetti italiani è l'UIBM
(Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), dipartimento del Ministero
dello Sviluppo Economico. I brevetti italiani hanno validità
dalla data di deposito e sono normalmente resi accessibili al
pubblico dopo 18 mesi dal deposito della domanda. L'UIBM al
momento non effettua un vero e proprio esame di merito sulle
domande di brevetto depositate, che godono quindi solo di una
presunzione semplice di validità e vengono valutate pienamente
nel merito solamente nel corso di un'azione civile avente ad
oggetto l'annullamento di una domanda di brevetto o di un
brevetto concesso. La durata di un brevetto è al massimo di anni
venti dalla data di deposito. La tassa di deposito comprende i
primi quattro anni di vita del brevetto, mentre dal quinto anno
in poi il mantenimento in vita del brevetto è subordinato al
pagamento di una tassa annuale (annualità). Il mancato pagamento
anche di una sola annualità comporta la decadenza del brevetto,
mentre alla scadenza ventennale il brevetto cade in pubblico
dominio, con facoltà per chiunque di attuare liberamente quanto
descritto e rivendicato nel brevetto stesso.
Entro 12 mesi dalla data di
deposito italiana il brevetto può essere esteso all'estero, o
mediante deposito della traduzione dello stesso presso gli
Uffici Brevetti degli Stati designati o utilizzando le modalità
previste dalle convenzioni a cui l'Italia partecipa (brevetto
europeo, brevetto internazionale), che possono anche prescindere
dal deposito di una domanda di brevetto italiano di base. Il
brevetto europeo prevede un esame completo di brevettabilità e
dà, una volta concesso, la facoltà di convalidare il brevetto
stesso in uno o più Stati partecipanti alla Convenzione sul
Brevetto Europeo mediante deposito presso gli Uffici Nazionali
interessati del testo tradotto del brevetto europeo concesso. Il
brevetto internazionale (conosciuto anche con l'acronimo PCT che
si riferisce alla Convenzione che disciplina tale istituto) è
invece una procedura di deposito unificata che consente di
mantenere la facoltà di proteggere la propria invenzione negli
Stati aderenti alla Convenzione per un periodo molto superiore
ai 12 mesi normalmente applicabili, e con un esame di merito
finale che viene svolto dagli Uffici Nazionali o Regionali
designati.
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